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APE, in quali casi è obbligatorio

APE, in quali casi è obbligatorio

L' A.P.E. è un documento sintetico, che viene rilasciato da un professionista abilitato, e in esso sono riportate tutte le informazioni riguardante l'identificazione dell'immobile (sia esso un edificio, un'abitazione o un appartamento), le prestazioni energetiche dell'immobile, le caratteristiche degli impianti e l'identificazione del professionista che l'ha rilasciato l'attestato di prestazione energetica. L'A.P.E. classifica gli edifici attraverso una scala che va da A4 a G in base alle proprie prestazioni energetiche. L'attestato di prestazione energetica oltre ad essere obbligatorio è anche molto utile nelle fase di acquisto o della locazione di un immobile, in quanto contiene in esso tutte le informazioni sul reale consumo energetico e sul reale valore degli edifici.

APE, quando è obbligatorio redigere la Certificazione Energetica?

L’Articolo 6 del Decreto Legislativo individua i casi in cui sussiste l’obbligo di redazione, affissione o aggiornamento dell’Attestato di Prestazione Energetica degli edifici (di seguito APE), con le esclusioni di cui all’Appendice A delle Linee Guida Nazionali e da eventuali norme regionali.

L'APE in regione Sardegna è obbligatoria nei seguenti casi;

  1. Compravendita: trasferimenti a titolo oneroso (es. rogito, permuta)
  2. Affitto di edifici o singole unità immobiliari
  3. Annunci di vendita o affitto di unità immobiliari
  4. Edifici di nuova costruzione al termine dei lavori.
  5. Ristrutturazione importante quando i lavori insistono su oltre il 25% della superficie dell'involucro (pareti e tetti) dell'intero edificio.
  6. Edifici pubblici ed aperti al pubblico.
  7. Per tutti i contratti nuovi o rinnovati per gestione degli impianti termici o di climatizzazione di edifici pubblici.


  1. APE, Compravendita: trasferimenti a titolo oneroso (es. rogito, permuta)

 In occasione della compra vendita dell'immobile e sin dal primo momento della trattativa, il proprietario deve, a sue spese, far redigere l'Attestato di prestazione energetica e mostrarlo all'acquirente. Al momento del passaggio di proprietà, l'APE andrà consegnato al nuovo proprietario.

Nell'atto di vendita va introdotta una specifica clausola con la quale l'acquirente dichiara di aver ricevuto  le  informazioni  e  la documentazione,   comprensiva   dell’attestato,   in   ordine    alla prestazione  energetica  dell'immobile.

Inoltre l'attestato di prestazione energetica (APE) deve essere allegato al contratto di vendita (art. 6 comma 3 del D.Lgs 192/05)

Le sanzioni per il proprietario inadempiente sono variabili tra i € 3000 ed i € 18000. E' stata eliminata la nullità dell'atto in caso di mancata allegazione. 

  1. APE, Affitto di unità immobiliari

 Nel contratto di locazione soggetto a registrazione va inserita una specifica clausola con la quale il locatario dichiara di aver ricevuto informazioni ed attestato di prestazione energetica. In caso di affitto di singole unità immobiliari l'APE può non essere allegato al contratto ma va comunque obbligatoriamente redatto.

Come in caso di compravendita, il proprietario (locatario) deve mostrare l'attestato di prestazione energetica durante le fasi di contrattazione e consegnarlo all'affittuario al momento della registrazione del contratto.

Se non si è in possesso dell'APE al momento della registrazione del contratto di affitto si incorre in una sanzione da euro 1.000 a euro 4.000. Se la durata della locazione non supera i tre anni, la sanzione viene ridotta alla metà.

I controlli e le sanzioni possono essere valutate dalla Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Trascorsi alcuni mesi dal momento della registrazione allo sportello dell'Agenzia delle Entrate, gli impiegati richiedono di poter visionare l'APE.

Un certificatore che esegue un attestato di prestazione energetica o una relazione tecnica senza il rispetto dei criteri e delle metodologie della normativa vigente è punito con una sanzione che può variare tra i 700 ed i 4200 euro. Le sanzioni vengono applicate dalle Regioni che hanno anche l'obbligo di comunicare l'inadempienza agli Ordini professionali.

Un certificatore che rilascia un APE o un AQE non veriterio, oltre a rischiare sanzioni penali, incorre nella sanzione pari all' 80% della parcella; inoltre l'autorità che applica questa sanzione deve avvertire il collegio professionale del certificatore per eventuali provvedimenti disciplinari (comma 3).

Va ricordato che le relazioni, l'APE, l'AQE, i controlli tecnici, etc sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorioai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000. Questo articolo prevede in caso di attestazioni false sanzioni gravi ed anche ipotesi di reato. E' importante quindi che le dichiarazioni rese dai tecnici siano veritiere. 

  1. APE, Nuove costruzioni

La direttiva Europea e la legge nazionale sono molto severe sull'obbligo di dotare un immobile di nuova costruzione di APE (Attestato di Prestazione Energetica). L'obiettivo è quello di controllare l'effettiva rispondenza alle normative sul risparmio energetico. L'acquirente può tutelarsi ricevendo proprio l'APE prima dell'acquisto

La procedura prevede che al termine dei lavori, prima di richiedere il certificato di agibilità, il costruttore consegni al comune diversi documenti tra i quali anche l'APE. L'attestato deve essere redatto da un certificatore energetico indipendente ed estraneo alle altre fasi di progettazione e realizzazione dell'edificio (non può essere il progettista o il direttore dei lavori)

La procedura va compiuta anche in caso di "ristrutturazioni importanti" (interventi su una superficie maggiore del 25% dell'involucro) e interventi di "demolizione-ricostruzione"

In seguito interventi edili che prevedano la consegna di PdC, SCIA o CILA è obbligatorio che il direttore dei lavori o un tecnico incaricato consegnino l'AQE (Attestato di Qualificazione Energetica) per la fase di collaudo e fine lavori. 

  1. APE, Ristrutturazione importante

 Il concetto di "ristrutturazione importante" è una delle principali modifiche della L. 90/2013. Vengono considerati tali, interventi comunque denominati, che insistono su oltre il 25% della superficie dell'involucro dell'edificio.

I casi che rientrano in questa voce sono innumerevoli e potrebbero portare ad una sensibile modifica delle tecniche edilizie. Per fare un esempio ricadono in questo campo la maggior parte dei rifacimenti delle impermeabilizzazioni dei tetti, della verniciatura delle superfici esterne, etc. Anche interventi che ricadono nella categoria "manutenzione ordinaria" possono essere ricondotti, dal punto di vista della normativa energetica, alla "ristrutturazione importante".

Ad ogni "ristrutturazione importante" bisognerà dotare l'immobile di APE. 

  1. APE, Edifici pubblici ed aperti al pubblico

In edifici pubblici e in edifici aperti al pubblico con superficie maggiore di 250 mq bisogna realizzare l'Attestato di Prestazione Energetica (APE). La norma prevede che in tutti gli edifici aperti al pubblico con superficie maggiore a 500 mq l'attestato debba essere affisso all'ingresso dell'edificio o in altro luogo ben visibile al pubblico. L'obbligo è previsto dall'art. 6 del D. Lgs 192/05

Anche le scuole, entro i limiti prima descritti, devono dotarsi di Attestato di Prestazione Energetica (APE). 

  1. APE, Contratti di gestione del clima in edifici pubblici

 In caso di nuovi contratti o rinnovi relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici si dovrà dotare l'immobile o la singola unità immobiliare dell' Attestato di Prestazione Energetica (APE)

Gestisci un immobile aperto al pubblico con superficie maggiore di 250 mq? Contattaci per sapere come stare in regola ed evitare le sanzioni.

APE, immobile è già dotato di ACE

Se un immobile è dotato di ACE (Attestato di Certificazione Energetica) in corso di validità (la validità si verifica nella prima pagina dell'attestato in alto a destra, sempre che siano stati regolarmente eseguiti tutti i controlli della caldaia), rilasciato prima dell'entrata in vigore del DL 63/2013, cioè in data 06.06.2013, non è necessario dotare l'immobile di APE 

Ecco il testo di legge:

Art.6 comma 10 del D.Lgs 192/05: L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.

Rientrano nell’obbligo di dotazione dell’APE anche le unità immobiliari e gli edifici che siano privi d’impianto termico, in quanto suscettibili di essere energeticamente parametrati alla corrispondente unità immobiliare o al corrispondente edificio “di riferimento”.

APE va comunque aggiornato in caso di lavori di riqualificazione o ristrutturazione che modificano la prestazione energetica dell'immobile, come ad esempio in caso di sostituzione degli infissi, della caldaia.

APE, In quali casi è escluso la dotazione e allegazione dell'APE

I casi in cui non bisogna dotare l'immobile di un APE sono individuati dall'art. 3 comma 3 del D. Lgs 192/2005 e richiamati anche dall'appendice A del DM 26/06/2015 e da normative regionali:

  • gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione
  • edifici agricoli e rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione
  • i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati salvo le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica.
  • gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi.
  • gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose
  • i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile
  • i fabbricati in costruzione "al rustico" o nello stato di "scheletro strutturale" purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile.
  • i manufatti nono riconducibili alla definizione di edificio dettata dall'art.2 lett. a del decreto legislativo 192/2005 come ad esempio una piscina all'aperto o una serra non realizzata con strutture edilizie, etc.

La regione Sardegna ha pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Sardegna il 17 Gennaio 2019 ulteriori casi di esclusione di allegazione e dotazione dell'APE.

  •  i trasferimenti a titolo oneroso, verso chiunque, di quote immobiliari indivise e di autonomo trasferimento del diritto di nuda proprietà o di diritti reali parziari, e nei casi di fusione, di scissione societaria, di atti divisionali;
  • gli edifici o le singole unità immobiliari oggetto di atti di donazione, comodato d'uso o trasferimenti, comunque denominati, a titolo gratuito;
  •  i provvedimenti di assegnazione della proprietà o di altro diritto reale conseguenti a procedure esecutive singole o concorsuali;
  • gli edifici dichiarati inagibili;
  • gli edifici o le singole unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica esistenti concessi in locazione abitativa;
  • la locazione di porzioni di unità immobiliari;

Ingegneria Fiori rilascia certificati energetici (APE) su tutto il comune di Arzachena compresi Cannigione, Baja Sardinia, Abbiadori, Porto Cervo. Ma opera anche nei comuni limitrofi quali Olbia e Palau. Per qualunque tipo di informazione o delucidazione non esitate a contattarci sarà nostro scrupolo e dovere darvi delle risposte con professionalità e competenza.


 

Norme correlate

Buras 17-01-2019

Art. 49 riporta gli ulteriori casi esclisione dell'obbligo di dotazione dell'attestato di prestazione energetica APE

Link utili

Testo coordinato del D.lgl 4 giugno 2013, n. 63

Disposizioni urgenti sulla prestazione energetica nell'edilizia

AUTORE

Alberto Fiori
Alberto FioriIngegnere Civile
Laureato all'Università degli Studi di Roma Tre con la votazione di 110. Dal 2018 titolare dello Studio Ingegneria Fiori. Esperto in strutture, impianti, energetica, urbanistica ed edilizia.

Le informazioni e i dati forniti nell'articolo sono il risultato di studi e interpretazioni personali dell'autore e non devono essere considerati consulenze tecniche di applicazione generale per ogni situazione relativa all'argomento. Si consiglia di valutare tali questioni in modo professionale e mirato.

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