Le sanzioni per vizi sull’attestato di prestazione energetica sono disciplinate dall'articolo 15 del D.Lgs 192/05 successivamente sostituito dall’articolo 12 della legge 90/2013. Questo articolo determina le sanzioni a cui i diversi soggetti incorrono nel caso non venga rispettata la normativa sulla prestazione energetica. Tali sanzioni possono diventare molto consistenti, per tale ragione è bene sapere a quali sanzioni i vari soggetti vanno incontro e affidarsi nella redazione dell’attestato a solo tecnici competenti.
Per il certificatore energetico
- Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite dalla normativa vigente, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4.200 euro. Le sanzioni vengono applicate dalle regioni che hanno anche l’obbligo di comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
Per il direttore dei lavori
- Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica, prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
Per il proprietario o amministratore di condominio
- Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.
Per L’operatore del controllo e manutenzione
- L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. L'ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
Per il costruttore o proprietario in caso di edifici di nuova costruzione o ristrutturazione importante
- In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti come previsto dalla normativa, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro.
In caso di vendita o affitto
- In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18.000 euro;
- In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.
- In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
Ingegneria Fiori rilascia certificati energetici (APE) su tutto il comune di Arzachena compresi Cannigione, Baja Sardinia, Abbiadori, Porto Cervo. Ma opera anche nei comuni limitrofi quali Olbia e Palau. Per qualunque tipo di informazione o delucidazione non esitate a contattarci sarà nostro scrupolo e dovere darvi delle risposte con professionalità e competenza.