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Bozza 4 ottobre Nuovo Piano Casa 2023

Bozza 4 ottobre Nuovo Piano Casa 2023

Il disegno di legge è finalizzato, esclusivamente, a consentire la riqualificazione, il rinnovo e la riorganizzazione del patrimonio edilizio esistente, quale azione strategica primaria per lo sviluppo, innalzando decisamente gli standard qualitativi dei sistemi insediativi ed in coerenza con la disciplina paesaggistica vigente.

Uno sviluppo, senza ulteriore consumo di territorio, che nasce dalla consapevolezza che la qualità dei sistemi insediativi è condizione essenziale per gli scenari di crescita e sviluppo sostenibile in tutti i settori.

E’ una sintesi complessiva di tutto l’apparato normativo in materia di riqualificazione e rinnovo degli ambiti insediativi e delle strutture edilizie esistenti e, quindi, un fondamentale contributo per la semplificazione.

La legge, che non ha limiti temporali di applicabilità, prevede le azioni di riqualificazione in perfetta sintonia con la disciplina paesaggistica, con particolare riferimento agli indirizzi di cui agli artt. 11-15-20-90 delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale ed, anzi, rafforza tali azioni, soprattutto in relazione agli standard qualitativi delle architetture e del paesaggio negli ambiti insediativi esistenti.

E’ composta di pochi articoli di chiara e semplice formulazione e si riferisce a tutte le zone urbanistiche, nonché a qualunque tipo e destinazione delle strutture esistenti, risultando rilevante, unicamente, incentivare e consentire la loro riqualificazione e il rinnovo in termini di qualità e sostenibilità.

È di rilevante importanza sotto il profilo economico-sociale, data la omogenea diffusione dei suoi effetti in tutto il territorio regionale, foriera di un certo dinamismo per gli investimenti, dai più modesti a quelli più rilevanti, in tutti i settori produttivi comunque orientati a nobili intenti per migliori condizioni di vita dei cittadini e maggiore vitalità dei sistemi produttivi.

Le prescrizioni della legge verranno assunte dalla strumentazione urbanistica generale dei Comuni, relativamente alle misure previste per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, che potrà prevedere le specificazioni ritenute più utili ai fini della loro concreta attuazione.

 

CAPO I

 

ART. 1         OBIETTIVI E STRUMENTI

La Regione assume quale obiettivo primario il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione, sotto il profilo urbanistico, architettonico-edilizio e paesaggistico-ambientale degli ambiti insediativi esistenti, i relativi complessi edilizi, servizi e infrastrutture, attraverso:

  1. I Programmi Integrati di Riqualificazione Urbanistica, Architettonico- Edilizia e Paesaggistico-Ambientale per gli ambiti insediativi esistenti;
  2. I progetti di riqualificazione delle singole strutture edilizie

ART. 2       PROGRAMMI INTEGRATI DI RIQUALIFICAZIONE

I Programmi Integrati di Riqualificazione degli ambiti insediativi esistenti di cui all’articolo precedente potranno essere di iniziativa pubblica e/o privata. Quando di iniziativa privata, possono essere estesi anche alla compartecipazione pubblica, qualora essi comprendano spazi per usi collettivi ed assumano i caratteri tipici dei Piani finalizzati anche alla rigenerazione urbana.

I Programmi suddetti:

  1. Assumono valenza di Piano Urbanistico Attuativo ed hanno come obiettivo la riqualificazione degli ambiti insediativi mediante la riorganizzazione funzionale, il rinnovo e la valorizzazione degli stessi, anche in termini di rigenerazione urbana, in coerenza con la disciplina paesaggistica vigente ed in deroga alle leggi regionali ed agli strumenti urbanistici comunali vigenti;
  2. Possono riguardare ambiti insediativi esistenti o sub-ambiti compresi in qualunque zona urbanistica, di qualsiasi configurazione, in base agli strumenti di pianificazione comunale in vigore, siano essi di carattere residenziale, turistico, produttivo, commerciale, servizi generali e infrastrutture, senza alcuna limitazione dimensionale;
  3. Qualora l’ambito interessato dal Programma Integrato ricomprenda anche sub-ambiti già soggetti a pianificazione attuativa legittimamente in vigore, è confermata la validità e la efficacia delle relative norme, fatta salva la possibilità, in deroga, di una loro integrazione, specificamente autorizzata dal Consiglio Comunale, quando risulti tale da perseguire significativi miglioramenti sulla qualità complessiva degli insediamenti in termini architettonico-edilizi e paesaggistico-ambientali e purché non incida sulla valorizzazione e conservazione dei beni tutelati per legge o dal PPR;
  4. Possono attuarsi anche per stralci funzionali e questi potranno comprendere i progetti architettonico-edilizi, a carattere definitivo, necessari per richiedere il rilascio dei titoli edilizi e delle Autorizzazioni Paesaggistiche.

 

ART. 3       CONTENUTI DEL PROGRAMMA INTEGRATO

  1. Il contenuto del Programma Integrato, deve considerare, negli ambiti urbani storici, il Piano Particolareggiato vigente per il centro storico al quale potrà apportare modifiche migliorative sotto il profilo architettonico-edilizio, di salvaguardia paesaggistico-ambientale e storico-culturale;
  2. Il Programma Integrato di Riqualificazione, anche quando finalizzato alla rigenerazione urbana, dovrà contenere:
    • Relazione illustrativa generale;
    • Relazione Paesaggistica, per gli ambiti soggetti alla disciplina paesaggistica;
    • Il perimetro dell’areale soggetto al Programma con la identificazione del patrimonio edilizio legittimamente esistente. oggetto della riqualificazione;
    • Il disegno urbano che identifichi la riorganizzazione dell'assetto planovolumetrico;
    • Individuazione degli edifici interessati alla operazione di riqualificazione, le schede programmatiche degli interventi previsti, nonché le specifiche misure progettuali orientate al miglioramento qualitativo di carattere urbanistico, architettonico-edilizio e paesaggistico- ambientale, in ottemperanza ai requisiti richiesti dagli obiettivi della presente legge;
    • Gli elaborati necessari per le valutazioni di carattere architettonico- edilizio e paesaggistico;
    • Gli elaborati necessari per le valutazioni di carattere ecologico- ambientale;
    • Gli elaborati tipici per la simulazione degli interventi in relazione ai caratteri culturali e paesaggistici del contesto al fine delle valutazioni di coerenza e compatibilità;
    • Gli elaborati sullo schema infrastrutturale e dei servizi e le misure di ottimizzazione funzionale previste;
    • Il Cronoprogramma per l’attuazione del Piano Integrato;
    • Bozza di Convenzione o Accordo di Programma, da sottoscrivere da parte di tutti i proprietari e dal/i Comune/i interessato/i contenente gli obblighi sui mutui adempimenti per l’attuazione del Programma.
  3. Il Programma Integrato di Riqualificazione, in particolare, dovrà prevedere:
    • Riorganizzazione e riconfigurazione dei tessuti edilizi disorganici, incompiuti, degradati, incoerenti con il contesto storico-culturale, architettonico e paesaggistico;
    • Riqualificazione degli edifici e/o dei complessi edilizi in genere, comunque

 

configurati, mediante demolizioni, totali o parziali, risanamenti, sostituzioni, integrazioni e ristrutturazioni, anche con modifiche di sagoma, incrementi volumetrici e riconfigurazione migliorativa dei complessi, rinnovo dei materiali e delle dotazioni tecnologiche;

  • Cambi di destinazione d’uso compatibili con il contesto insediativo;
  • Riordino dell’assetto infrastrutturale, arredo urbano, sistemazioni a verde e di valorizzazione del paesaggio.

ART. 4      PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE

  1. Il Programma di Riqualificazione e/o di rigenerazione urbana, nella sua configurazione definitiva, qualora non modifichi la disciplina urbanistica vigente, ovvero, nel caso di varianti non sostanziali, ai sensi dei comma 25 e 26 dell’art. 20 della R. 45/1989, dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale, entro 30 giorni dalla sua presentazione, con una unica deliberazione che nei successivi 10 giorni viene comunicata alla Regione per le sue eventuali competenze, nonché, qualora gli interventi siano ricompresi negli ambiti soggetti alle norme del D. Lgs n.42/2004 e del Piano Paesaggistico Regionale, anche alla Soprintendenza Statale competente.
  2. Nel caso di varianti sostanziali al piano urbanistico comunale la deliberazione sul Programma di Riqualificazione, contenente anche il raffronto tra il Piano Urbanistico vigente e le sue nuove previsioni in termini di dimensionamento e di rispetto degli standard di legge, dovrà intervenire entro il termine sopra indicato di 30 giorni e dovrà contenere la variante connessa dello strumento urbanistico, che può essere approvata anche in caso di mancato adeguamento del PUC al PPR, contestualmente all'approvazione del Programma Integrato. In tal caso la deliberazione comunale viene pubblicata per 15 giorni a disposizione degli interessati; dell’avvenuta approvazione e deposito è dato avviso entro 7 giorno sul BURAS e sul sito internet istituzionale del Comune e gli interessati, entro i successivi 15 giorni, possono formulare osservazioni sulle quali si pronuncia definitivamente il Consiglio Comunale, entro i 15 giorni successivi, salva ogni altra autorizzazione per legge necessaria, compresa la verifica di coerenza, che deve intervenire entro i 15 giorni da tale ultima deliberazione del Comune, eventualmente anche integrativamente rispetto a quella espressa con riguardo alla prima deliberazione.
  3. Il programma di riqualificazione e/o di rigenerazione urbana per quanto non diversamente disposto dalla presente legge_è equiparato ai Programmi Integrati di cui all'art. 40 della Legge Regionale n. 8 del 23 aprile 2015 e successive modifiche ed Per il rilascio dei singoli atti autorizzativi degli interventi di cui ali precedenti punti a) e b), dovrà seguirsi l'iter previsto dalla normativa sul SUAPE, alla cui conferenza di servizi dovranno intervenire tutti gli organi ed i soggetti competenti per legge sugli specifici interventi compresi nel Programma Integrato.

 

ART. 5       INCENTIVI ALLA FORMAZIONE DEI PROGRAMMI INTEGRATI

Fermo restando l'obiettivo di riqualificazione e rinnovo degli insediamenti quale finalità principale della legge, sono previste le seguenti forme di incentivazione:

  1. Per favorire ed incentivare la riqualificazione e valorizzazione degli ambiti disciplinati dal Programma integrato, il Consiglio Comunale potrà approvare la previsione di un incremento volumetrico, in misura rapportata rispetto agli obiettivi da conseguire di effettivo miglioramento qualitativo dell’intervento di recupero, nella misura non superiore al 25% dei volumi legittimamente esistenti nell’ambito interessato dal

L'incremento volumetrico potrà essere distribuito nei diversi corpi di fabbrica, ove questo possa contribuire al miglioramento qualitativo dell'insediamento complessivamente inteso, senza vincoli preordinati di ripartizione e di localizzazione tra questi;

  1. Detto incremento volumetrico non potrà essere previsto per gli interventi ricompresi in Piani Attuativi o Piani di Lottizzazioni convenzionati, già attuati o in corso di attuazione, la cui Convenzione sia stata sottoscritta successivamente all'entrata in vigore del Piano Paesaggistico Regionale di cui al DPGR n.37/7 del 05/09/2006;
  2. Nel calcolo dei volumi legittimamente esistenti, ai fini degli incrementi consentiti, non possono comprendersi i volumi abusivi e sono esclusi dall’incremento volumetrico gli edifici che abbiano già ottenuto, in virtù di altri provvedimenti di legge e normativi in genere, ampliamenti volumetrici pari o superiori a quelli previsti dal presente articolo, salva la possibilità, in casi di ampliamenti già ottenuti in misura inferiore a quella massima consentita dalla presente legge, di autorizzare ulteriori incrementi volumetrici fino al raggiungimento di detta misura

Per la riqualificazione complessiva di ciascun fabbricato può essere riconosciuto un ulteriore incremento del 3% della volumetria da destinare alle sole parti condominiali e servizi connessi da ampliare, rinnovare e riqualificare;

  1. Per beneficiare di tali incrementi sono condizioni necessarie un miglioramento significativo sotto il profilo urbanistico, architettonico- edilizio e paesaggistico-ambientale, oltre che una ottimizzazione funzionale nella dotazione dei servizi e delle infrastrutture.

Sotto il profilo ecologico- ambientale dovrà determinarsi l’efficientamento energetico, delle unità immobiliari interessate, secondo quanto previsto dal D.Lgs nr. 192/2005 e relative direttive UE in materia, privilegiando l'adozione di soluzioni finalizzate alla riduzione degli effetti delle “isole di calore”, l’utilizzo di materiali della bioedilizia e a favorire il riutilizzo delle acque reflue e meteoriche;

 

  1. L' incremento volumetrico è subordinato al reperimento degli spazi per parcheggi previsti dall’art. 41 series della L. nr. 1150/42 e successive modifiche e integrazioni e, quando dovuti, di quelli previsti dall’art. 8 del

D.A. nr. 2266/U/1983;

Qualora risulti impossibile reperire le aree di parcheggio nel contesto oggetto del Programma di Riqualificazione, si potrà corrispondere una somma equivalente alla monetizzazione delle aree suddette con le modalità da determinarsi con deliberazione del Consiglio comunale, somme obbligatoriamente da destinarsi al soddisfacimento degli standard per parcheggi nell'ambito insediativo generale.

CAPO II

 

ART. 6 RIQUALIFICAZIONE DEI COMPLESSI INSEDIATIVI IN CORRISPONDENZA DEGLI AMBITI DELLA PORTUALITA’ TURISTICA

 

  1. Al fine di elevare gli standard qualitativi sotto il profilo urbanistico, architettonico-edilizio e paesaggistico-ambientale, sono incentivati i Programmi di Riqualificazione degli ambiti insediativi della portualità turistica;
  2. A tal fine sono considerate le seguenti strutture portuali:
    • Cagliari;
    • Marina Piccola;
    • Marina di Capitana;
    • Porto di Villasimius;
    • Villaputzu, porto Corallo;
    • Marina di Arbatax;
    • Porto Santa Maria Navarrese;
    • Porto Cala Gonone;
    • Porto la Caletta;
    • Porto Ottiolu;
    • Porto San Teodoro;
    • Porto Isola del Cavallo;
    • Olbia Porto turistico;
    • Porto Turistico Golfo Aranci;
    • Porto della Marinella;
    • Porto Rotondo;
    • Portisco;
    • Marina Cala dei Sardi;
    • Porto Cervo;
    • Porto Poltu Quatu;

 

  • Porto di Cannigione;
  • Palau, Porto turistico;
  • La Maddalena, Porto turistico;
  • Santa Teresa di Gallura, Porto turistico;
  • Porto Isola Rossa;
  • Castelsardo, Porto turistico;
  • Stintino, Porto turistico;
  • Alghero, Porto turistico;
  • Bosa Marina, Porto turistico;
  • Torregrande, Porto turistico;
  • Marceddì, Porto turistico;
  • Buggerru, Porto turistico;
  • Portoscuso, Porto turistico;
  • Calasetta, Porto turistico;
  • Carloforte, Porto turistico;
  • Sant’Antioco, Porto turistico;
  • Teulada, Porto turistico;
  • Porto Columbu - Marina di Perd’e Sali, Porto turistico;
  1. Ai fini dell’ammissibilità di un Programma di Riqualificazione degli ambiti insediativi portuali è obbligatoria la preventiva perimetrazione dell’ambito portuale da riqualificare, sotteso e contiguo all’area portuale, da definirsi con deliberazione del Consiglio Comunale interessato;
  2. All’interno della suddetta perimetrazione, i soggetti interessati, pubblici e/o privati, anche in collaborazione tra loro, potranno elaborare un Programma Integrato di Riqualificazione dell’ambito portuale in coerenza e conformità con la presente legge, in particolare agli artt. 2, 3, 4, 5 e 8.

Nell’ambito come sopra definito, in quanto ambito insediativo consolidato, non si applicano le limitazioni di cui all’art. 9, lett. e della presente legge; è sempre necessaria l’Autorizzazione Paesaggistica;

  1. Gli incrementi volumetrici previsti dalla presente legge, in ambito portuale, potranno essere destinati, sulla base dello schema planivolumetrico previsto per l’operazione di riconfigurazione e riqualificazione, principalmente alle strutture dei servizi per la portualità, servizi generali, commerciali, ristoro e ricettività, tempo libero, nonché eventuali integrazioni residenziali necessarie per consolidare i caratteri dell’insediamento da intendersi, complessivamente, non a carattere stagionale;

La ripartizione dei suddetti incrementi dovrà derivare da specifico documento pianificatorio che lo dovrà motivare in relazione alla misura dello specchio acqueo ed agli obiettivi di riqualificazione e sulla base della domanda dei servizi integrati e necessari alla struttura portuale.

 

ART. 7       INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI SINGOLI EDIFICI

  1. Sono consentiti gli interventi di recupero, riqualificazione e valorizzazione dei singoli edifici, ricompresi in qualunque zona urbanistica definita dagli strumenti di pianificazione comunale vigenti, siano essi di carattere residenziale, turistico, produttivo, commerciale e servizi generali;
  2. Gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti per gli edifici legittimamente esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione delle parti abusive;

Ai fini dei benefici previsti dalla presente legge, pertanto, qualora presenti parti abusive non sanabili con l’accertamento di conformità, per queste dovrà disporsi la loro demolizione ed è esclusa la possibilità di sanatoria utilizzando gli incrementi volumetrici previsti dalla stessa legge;

Sono fatti salvi, comunque, gli interventi di miglioramento dell'aspetto esteriore in termini di coerenza e compatibilità con il contesto di riferimento, anche quando non siano previsti o consentiti gli incrementi volumetrici;

  1. La riqualificazione è possibile con il rilascio del permesso di costruire e della Autorizzazione Paesaggistica, qualora prescritta, e potrà consentire anche i cambi di destinazione compatibili con quelle previste dalla zona nello strumento urbanistico;
  2. La riqualificazione dovrà riguardare gli aspetti architettonici ed edilizi, la funzionalità tecnologica e gestionale, l’ottimizzazione dei consumi energetici, la valorizzazione costruttiva con la bioedilizia, le condizioni di inserimento e compatibilità con il contesto storico-culturale e Potrà riguardare la riconfigurazione funzionale dell’edificio, demolizioni totali e parziali, ricostruzioni anche con sagoma differente, ampliamenti volumetrici nella misura massima consentita, risanamenti, restauri, ristrutturazioni e integrazioni rilevando, esclusivamente, che si realizzi un miglioramento qualitativo tecnologico-ambientale, architettonico-edilizio e dell’inserimento armonico rispetto al contesto paesaggistico e storico- culturale;
  3. Gli interventi di riqualificazione dovranno riguardare, di norma, l'intero edificio, sulla base di un atto di consenso dei proprietari delle unità immobiliari contenute nello stesso ove il fabbricato non sia di proprietà esclusiva del richiedente l'intervento;

Qualora non vi sia l’assenso di una o più delle proprietà coinvolte, che non siano comunque indispensabili per il buon esito dell’intervento, si potrà procedere alla riqualificazione delle singole unità immobiliari con interventi che risultino coerentemente inseriti, sotto il profilo architettonico-edilizio, nell’edificio oggetto dell’intervento di cui fanno parte.

 

ART. 8       INCENTIVI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI SINGOLI EDIFICI

  1. Al fine di incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, è consentito anche un incremento volumetrico per l'edificio interessato, in misura non superiore al 20% del volume legittimamente esistente;

Il suddetto incremento è riferibile alle singole unità immobiliari che concorrono all'effettiva riqualificazione dell'immobile nel suo complesso;

  1. Per la riqualificazione complessiva dell'edificio in tutte le parti comuni di ciascun fabbricato, può essere riconosciuto, a ciascuna amministrazione condominiale, un ulteriore incremento volumetrico fino al 3% destinabile alle sole parti condominiali e servizi connessi;
  2. L’incremento di cui alla precedente lettera a) è subordinato al reperimento dei parcheggi, secondo le modalità previste dal precedente art. 5 lett. c.

CAPO III

 

ART. 9       NORME DI CARATTERE GENERALE

  1. Gli interventi sono consentiti anche con il superamento degli indici volumetrici, i limiti di altezza e superficie coperta previsti dalle vigenti disposizioni regionali e comunali in materia urbanistico-edilizia, nonché dei limiti di distanza e distacco nel rispetto di quanto stabilito in materia dal M. nr. 1444 del 01.04.1968;
  2. Gli interventi di incremento volumetrico di cui ai due capi precedenti non sono ammessi:

b1) Per gli edifici di interesse artistico, storico, archeologico ed etno- antropologico vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs n.42/2004 e successive modifiche integrazioni, nonché per gli edifici di interesse paesaggistico o identitario individuati nel Piano Paesaggistico Regionale ed inclusi nel Repertorio del mosaico e per gli edifici individuati dai Piani Urbanistici Comunali normativamente e cartograficamente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lett. h, della L.R. n. 45/89;

b2) Per gli edifici ricompresi nelle aree dichiarate di pericolosità idraulica elevata o molto elevata (Hi3 - Hi4) e di pericolosità da frana elevata o molto elevata (Hg3-Hg4), dagli strumenti di pianificazione regionale o Comunale, ai sensi del vigente Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico- geologico (PAI), fatta eccezione per la tipologia di interventi specificamente prevista dalle norme di attuazione del PAI per le suddette aree;

  1. Al fine di agevolare gli interventi di riqualificazione urbanistica-edilizia degli ambiti insediativi già oggetto di Piani Attuativi e Piani di Risanamento Urbanistico, anche ricompresi nei Piani Urbanistici Comunali vigenti o in corso di adozione o approvazione, è consentita la rimodulazione, in termini

 

di localizzazione e caratterizzazione, del disegno urbanistico di riconfigurazione dei lotti fondiari edificabili e di quelli destinati a standard per servizi pubblici, nonché lo scambio tra questi, con l’obiettivo di una migliore qualità urbanistica dell’insieme, a parità di assetto urbanistico e senza aumento di volumetria;

E’ consentito lo scambio tra i lotti suddetti a condizione che il lotto da destinare a standard per servizi pubblici sia di superficie uguale o maggiore a quella prevista originariamente dal Piano;

  1. L’incremento volumetrico di cui ai precedenti articoli 5 e 7 può essere aumentato fino ad un ulteriore 5%, calcolato sui volumi legittimamente esistenti, quando si realizzino almeno due delle seguenti azioni:

d1) efficientemente energetico dell'intera unità immobiliare, ai sensi del D.Lgs n.192/2005 e successive modifiche e integrazioni;

d2) l'intervento includa soluzioni finalizzate alla riduzione degli effetti delle "isole di calore", inclusa la realizzazione di tetti e giardini nell'ambito dell'edificio, nonché, ove possibile, l'installazione dei pannelli solari;

d3) l'intervento includa soluzioni per il riutilizzo delle acque meteoriche;

  1. Gli incrementi volumetrici previsti dall'art. 7 non sono consentiti per gli edifici ricadenti nella fascia costiera dei 300 mt dal mare, o dei 150 mt nelle isole minori, salvo che per le strutture ricettive classificate, per le quali è possibile disporre di un incremento pari al 15% dei volumi legittimamente esistenti per destinarli in via prioritaria al miglioramento degli standard qualitativi dei servizi;

Per i suddetti interventi è necessaria l'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dall’Ufficio Regionale per la Tutela del Paesaggio.

Nella predetta fascia costiera, senza i suddetti incrementi volumetrici, sono comunque consentiti gli interventi di riqualificazione di cui agli articoli precedenti.

Qualora si intenda procedere con demolizione parziale o totale di strutture realizzate precedentemente all’entrata in vigore del D.lgs nr. 42/2004, occorre il preliminare assenso dell’Ufficio Regionale di Tutela del Paesaggio e, qualora previsto dalle norme vigenti, della Soprintendenza Statale competente.

Sono comunque consentiti gli interventi sugli edifici ricadenti in fascia costiera del PPR purché ricompresi nelle zone urbanistiche A e B o nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 2, lett. a, della L. R. n. 45/89 e successive modifiche e integrazioni;

  1. Con i Piani e/o Progetti di Riqualificazione è sempre consentito il cambio di destinazione d’uso delle strutture esistenti o parti di esse per realizzare nuove strutture ricettive, anche quando non sono previsti incrementi volumetrici previsti dalla presente legge.

 

  1. Per gli edifici che hanno già usufruito di incrementi volumetrici previsti da altri provvedimenti legislativi, ulteriori incrementi possono essere consentiti solo fino al raggiungimento delle percentuali massime previste dagli articoli 5 e 7 della presente legge;
  2. In ogni caso, ove prescritta, è necessaria l’Autorizzazione Paesaggistica che certifichi l’effettivo innalzamento della qualità complessiva degli immobili ed il coerente inserimento nel contesto paesaggistico.

ART. 10    NORME PARTICOLARI SULLE MISURE DI INCENTIVAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE

Al fine di agevolare le operazioni di riqualificazione degli edifici esistenti, sono altresì consentiti, in deroga alle norme urbanistico-edilizie vigenti, i seguenti interventi:

  1. Il riuso dei sottotetti esistenti, ai fini abitativi, mediante modifiche interne, anche strutturali, tali da poter disporre di nuovi ambienti o ampliamento di quelli esistenti con altezze interne non inferiori a mt 2.40 per gli spazi abitativi e mt 2.20 per gli spazi accessori, le altezze sono da intendersi quali quelle definite come media ponderale.

Dovranno rispettarsi le prescrizioni igienico-sanitarie in materia di agibilità previste dalle norme vigenti in materia.

Le modifiche suddette dovranno risultare, in generale, contenute nella sagoma dell’edificio esistente, eventuali modifiche nonché l’apertura di nuove finestre o lucernari dovranno risultare coerenti ed armoniche rispetto al contesto architettonico-edilizio dell’immobile e del contesto di cui è parte;

  1. Il riuso dei piani seminterrati, piani terra e piani pilotis ai fini abitativi, direzionali, commerciali e per servizi, nonché per impianti tecnologico- impiantistici, negli edifici esistenti con destinazione residenziale.

Il riuso dovrà rispettare le seguenti limitazioni:

  1. Rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti;
  2. Altezza interna minima 2,40
  3. Autorizzazione Paesaggistica quando prescritta;
  4. Conseguimento del titolo edilizio;
  5. Rispetto di quanto previsto, relativamente ai parcheggi, dall’art. 5, e precedente;
  6. Il recupero ai fini abitativi è comunque vietato nelle aree di cui all’art. 8, lett. b.2, precedente.
  1. Negli spazi interni degli edifici è consentita la realizzazione dei soppalchi, a fini abitativi o destinati alla permanenza di persone, comunque configurati, purché di superficie non superiore al 40% delle superfici sottostanti, in

 

arretrato rispetto alle pareti finestrate e tali da consentire altezze interne pari a mt 2.40 per la parte sottostante il soppalco e altezze medie pari a mt

2.00 per la parte soprastante.

In ogni caso sono da rispettare le norme igienico-sanitarie vigenti, fatte salve le deroghe previste dalla presente legge.

La realizzazione del soppalco non determina nuovo volume urbanistico e non richiede nuove aree per parcheggio;

  1. Nelle strutture turistico-ricettive classificate ed in regolare esercizio nonché nelle strutture dedicate alla ristorazione, sono consentite opere a carattere temporaneo, tipiche degli impianti estivi, quali pareti di chiusura di porticati, verande e terrazze, costituite da pareti mobili, prevalentemente trasparenti, a protezione degli spazi ad uso collettivo quali soggiorno, ristorazione, tempo libero, sport, giochi e simili.

Esse dovranno risultare coerentemente e armonicamente inserite nel contesto architettonico-edilizio e paesaggistico, ottenere la prescritta Autorizzazione Paesaggistica, per un periodo di validità massima di 240 giorni, e risultare agevolmente rimovibili e occultabili alla fine del periodo di autorizzazione.

Sono altresì consentite, con le stesse regole, opere similari per copertura e protezione delle piscine esterne alle strutture ricettive.

CAPO IV

 

ART. 11     MODIFICA ALL’ART. 6 DELLA L.R. NR. 8 DEL 25.11.2004

Al fine di incentivare interventi di riqualificazione degli ambiti turistici nelle zone F già interessate da interventi di trasformazione, con i Programmi Integrati di Riqualificazione, previsti dai precedenti articoli 2, 3 e 5, potrà superarsi il limite del 50% delle volumetrie residue, di cui all'art. 6 della L.R. n. 8/2004, nel limite massimo di un ulteriore 20% limitatamente ai seguenti interventi:

  1. Lottizzazioni fatte salve ai sensi dell’art. 15 del Piano Paesaggistico Regionale;
  2. Per la realizzazione di nuove strutture alberghiere o l’ampliamento e il completamento di quelle esistenti.

ART. 12    ABROGAZIONE DEGLI ARTT. 28 e 29 DELLA L.R. nr. 01/2022 e DEL COMMA 61, lett. a) e b) DELL’ART. 13 DELLA L.R. nr. 17/2021.

Sono abrogati gli articoli 28 e 29 della legge regionale 1/202, ed il comma 61, lettere a) e b) dell’art. 13 della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, così ripristinandosi la vigenza della disciplina delle zone umide dettata dal PPR, approvato con atto del P.G.R del 7 settembre 2006 e pubblicato nel BURAS dello 8 settembre 2006.

 

ART. 13    ADEMPIMENTO        SENTENZA        24/2022        DELLA                                          CORTE COSTITUZIONALE

Gli articoli dal n. 30 al n. 37, contenuti nel titolo secondo, capo primo, della Legge regionale n. 8. 2015, la cui proroga oltre il 31 dicembre 2020 era stata disposta dall’art. 17 della L.R. 1/2021, dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 2022, continuano a essere vigenti ed applicabili con riferimento solo a tutte le domande presentate entro la data del 31 dicembre 2020, conformemente a quanto era stato stabilito dalla stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 170 del 2021.

ART. 14     PREVISIONI DI DEROGA

Gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti nel rispetto dei vincoli paesaggistici, nonché in deroga alle normative regionali e comunali.

ART. 15      DISPOSIZIONI FINALI DI ENTRATA IN VIGORE

  1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras);
  2. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

AUTORE

Alberto Fiori
Alberto FioriIngegnere Civile
Laureato all'Università degli Studi di Roma Tre con la votazione di 110. Dal 2018 titolare dello Studio Ingegneria Fiori. Esperto in strutture, impianti, energetica, urbanistica ed edilizia.

Le informazioni e i dati forniti nell'articolo sono il risultato di studi e interpretazioni personali dell'autore e non devono essere considerati consulenze tecniche di applicazione generale per ogni situazione relativa all'argomento. Si consiglia di valutare tali questioni in modo professionale e mirato.

STUDIO TECNICO INGEGNERIA FIORI

Studio tecnico di ingegneria civile sito ad Arzachena specializzato nella progettazione strutturale, energetica, impiantistica e urbanistica. Operiamo in tutto il comune di Arzachena, che comprende località come Porto Cervo, Baja Sardinia, Cannigione e Abbiadori, e anche nei comuni limitrofi di Palau ed Olbia.

La nostra esperienza e competenza nel campo dell'ingegneria civile ci permettono di offrire una vasta gamma di servizi professionali. Siamo in grado di fornire progetti strutturali, energetici, impiantistici ed urbanistici.

La nostra missione è fornire soluzioni innovative e di qualità per soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Siamo pronti a supportarti nel vostro progetto, offrendo consulenza tecnica, competenza professionale e un servizio personalizzato.

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