Piano casa Sardegna, interventi di incremento volumetrico
Con l'entrata in vigore della Legge Regionale 8/2015 e smi è consentito, nel rispetto delle condizioni previste dal presente capo, l’incremento volumetrico degli edifici esistenti nelle zone urbanistiche omogenee A, B, C, D, E, F e G.
Piano casa Sardegna, zona urbanistica A
Nella zona urbanistica A l’incremento volumetrico può essere realizzato unicamente negli edifici che non conservano rilevanti tracce dell’assetto storico e che siano in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto, previa approvazione di un Piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale ed esteso all’intera zona urbanistica o previa verifica di cui all’articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 (Norme urgenti in materia di beni paesaggistici e delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari), e successive modifiche ed integrazioni. Gli interventi sono ispirati al principio dell’armonizzazione delle architetture e delle facciate con il contesto e possono determinare, per ciascuna unità immobiliare, un incremento volumetrico massimo del 25 percento (LR 14/2021) del volume urbanistico esistente, fino a un massimo di 90 metri cubi (LR 14/01/2021).
Piano casa Sardegna, zona urbanistica B e C
Nelle zone urbanistiche B e C l’incremento volumetrico può essere realizzato, per ciascuna unità immobiliare, nella misura massima del 30 per cento del volume urbanistico esistente, fino a un massimo di 180 metri cubi (LR 01/2021).
In questi casi (zone urbanistiche B e C) è concesso un ulteriore incremento volumetrico del 10 per cento (LR 01/2021) del volume urbanistico esistente, con conseguente proporzionale aumento della soglia volumetrica massima, in almeno una delleseguenti ipotesi alternative (LR 01/2021):
a) l’intervento determini l’efficientamento energetico dell’intera unità immobiliare, nel rispetto dei parametri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva n. 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia), e successive modifiche ed integrazioni;
b) l’intervento includa soluzioni finalizzate alla riduzione degli effetti delle “isole di calore”, inclusa la realizzazione di tetti verdi e di giardini verticali;
c) l’intervento includa soluzioni per il riutilizzo delle acque meteoriche e delle acque reflue.
c bis) l'intervento preveda l'impiego di materiali primari prodotti in Sardegna nella misura di almeno il 35 per cento; (LR 01/2021)
c ter) l'intervento preveda l'impiego di tecniche costruttive che consentano, nei casi di demolizione e ristrutturazione, il recupero e riutilizzo di componenti costituenti l'edificio nella misura di almeno il 20 per cento; (LR 01/2021)
c quater) l'intervento preveda l'utilizzo di materiali di bioedilizia e derivati da lana e sughero, prodotti in Sardegna nella misura di almeno il 35 per cento; (LR 14/01/2021)
c quinquies) l'intervento preveda l'impiego di manufatti realizzati in Sardegna nella misura di almeno il 35 per cento; c sexies) l'intervento preveda l'eliminazione di pavimentazioni impermeabili delle aree corti-lizie o di altre superfici scoperte di pertinenza dell'immobile.";(LR 14/01/2021).
In tali zone i crediti volumetrici possono essere ceduti con atto pubblico di asservimento dai proprietari aventi diritto ai proprietari di altre unità immobiliari, in almeno una delle seguenti condizioni:
a) facenti parte dello stesso edificio o dello stesso complesso edilizio;
b) ricadenti in diversi comparti facenti parte della stessa lottizzazione.
In ogni caso, per la fattispecie di cui alla lettera b), l'ampliamento complessivo non può essere superiore al 50 per cento della volumetria legittimamente realizzata.
Piano casa Sardegna, zona urbanistica D (destinazione industriale)
Nella zona urbanistica D con destinazione industriale o artigianale l’incremento volumetrico può essere realizzato esclusivamente se strettamente connesso alle predette destinazioni, con esclusione di qualunque destinazione abitativa, residenziale o commerciale, nella misura massima, per ciascuna unità immobiliare, del 25 per cento del volume urbanistico esistente. Nei fabbricati residenziali esistenti adibiti come prima casa del titolare dell’impresa o del custode sono consentiti gli incrementi volumetrici delle zone B e C.
Piano casa Sardegna, zona urbanistica D (destinazione commerciale) e G
Nella zona urbanistica D con destinazione commerciale e nella zona urbanistica G, l’incremento volumetrico può essere realizzato, con esclusione di qualunque destinazione abitativa e residenziale, nella misura massima, per ciascuna unità immobiliare, del 20 per cento del volume urbanistico esistente, fino a un massimo di 400 metri cubi. Nei fabbricati residenziali esistenti adibiti come prima casa del titolare dell’impresa o del custode sono consentiti gli incrementi volumetrici delle zone B e C.
Piano casa Sardegna, zona urbanistica E
Nella zona urbanistica E, oltre la fascia di 1.000 metri dalla linea di battigia marina, ridotti a 300 metri nelle isole minori, è consentito l’incremento volumetrico come nelle zone B e C (30 per cento) dei fabbricati aventi destinazione abitativa o produttiva purché la superficie minima del lotto sia superiore ad un ettaro.
Piano casa Sardegna, zona urbanistica F:
Negli ambiti extraurbani, così come individuati dagli strumenti urbanistici vigenti, classificati quali zone urbanistiche omogenee F, gli incrementi volumetrici per le strutture residenziali possono essere realizzati esclusivamente oltre i 300 metri dalla linea di battigia marina e non possono superare il 35 per cento del volume urbanistico legittimamente esistente e comunque sino ad un massimo di 150 metri cubi, compresi quelli già realizzati in ottemperanza all'articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2009, e successive modifiche ed integrazioni. (LR. 01/2021).
Per aumentare la fruibilità degli spazi utilizzati dai disabili, possono essere ampliati fino a 150 metri cubi gli edifici nelle zone urbanistiche A, B e C e gli immobili residenziali nelle altre zone urbanistiche.
Piano casa Sardegna, ampliamenti non ammessi
Gli ampliamenti volumetrici non sono ammessi nei seguenti casi:
- edifici e unità immobiliari prive di titolo abilitativo;
- edifici completati successivamente alla data di entrata in vigore della seguente legge, come risultante dalla comunicazione di fine lavori o da perizia giurata di un tecnico abilitato che attesti il completamento dell’ingombro volumetrico con realizzazione delle murature perimetrali e della copertura.
- negli edifici e nelle unità immobiliari esistenti ma non compatibili con la destinazione di zona urbanistica.
- negli edifici di carattere artistico storico, archeologico e etno-antropologico vincolati;
- negli edifici di interesse paesaggistico o identitario individuati nel Piano Paesaggistico Regionale ed inclusi nel repertorio del mosaico.
- nelle aree a rischio idrogeologico;
- negli edifici che hanno usufruito del vecchio Piano Casa (legge regionale 23 ottobre 2009) e i premi della presente legge.
Piano casa Sardegna, scadenza
Tale normativa non ha una durata permanente, ma è di carattere straordinario. Per tale ragione ha una durata a tempo determinato e gli viene attribuito il ruolo di anti-crisi. La scadenza è stata prorogata alla data del 31 Dicembre 2023.
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Norme correlate
Legge regionale 23 aprile 2015, n. 8
Legge regionale 3 luglio 2017, n. 11
Legge regionale 23 ottobre 1985, n. 23
Link utili
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Consulazioni piani urbanistici, paesaggistici e vincolistici della regione sardegna
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